Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine già previsto al 30 settembre 2020 per aperture di credito a revoca per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale. Tale proroga opera automaticamente, a meno che l’impresa non voglia espressamente rinunciarvi.
Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.
Sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:
Viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65% per il 2020 ed il 2021.
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine originariamente previsto per il 30 novembre 2020 per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti che applicano gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Viene prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering) per l’acquisto di prodotti, compresi quelli vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari, anche DOP ed IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a quelle imprese che hanno registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 di almeno un quarto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Viene prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico svolte nei Comuni capoluogo di provincia che presentano una forte presenza di turisti stranieri (tra cui Verona). Il contributo spetta a quelle imprese che hanno registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 di almeno un terzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il contributo spetta in percentuale sulla riduzione del fatturato subita, è di importo minimo pari a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le società. Tali importi minimi sono riconosciuti altresì ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
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